San Feliciano Volley fa chiarezza sulla ‘questione’ con Priverno. La Corte di Appello ora vuole sentire l’arbitro

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Bartoccini, Bovari:
L’A.S.D. San Feliciano Volley ritiene doveroso rendere noti alcuni fatti relativi alla gara n. 11351 del girone H del Campionato di Serie B2 femminile in programma tra Reby Servizi TMM Magione e Farmacie Carbone Volley, con inizio alle ore 18:00 del giorno 26/10/2024 presso il Palazzetto dello Sport di Magione.
La gara suddetta, come già reso noto da alcuni organi di stampa in rete e come di dominio pubblico (le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale sono accessibili a tutti sul sito della FIPAV), è stata omologata decretando la sconfitta della squadra ospitante, cioè Reby Servizi TMM Magione, con il massimo punteggio sfavorevole (0 – 3; 0-25, 0-25, 0-25).
Sennonché, già prima dell’omologa in questione lo scrivente sodalizio aveva proposto istanza ai sensi dell’art. 22 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV con la quale chiedeva fissarsi una nuova data di svolgimento dell’incontro, purtroppo non disputato a causa di un guasto all’illuminazione del Palazzetto dello Sport di Magione rispetto al quale, come è evidente, non aveva e non avrebbe potuto avere alcuna responsabilità.
Va poi detto che Farmacie Carbone Volley, con istanza ex art. 23 del regolamento Giurisdizionale FIPAV, che tuttavia prevede solo ed esclusivamente la possibilità di contestare il risultato decretato sul campo e della quale, come in effetti è stato, il Giudice Sportivo Nazionale non ha tenuto (e non avrebbe potuto tenere) conto, aveva chiesto decretarsi la perdita dell’incontro a sfavore di Reby Servizi TMM Magione, oltre che l’applicazione nei confronti di quest’ultima di non meglio precisate sanzioni disciplinari, infondatamente affermando come il sodalizio ospitante si sarebbe reso responsabile di “scorrettezze” e di mancanza di fair play.
E’ tuttavia evidente come lo scrivente sodalizio, anche per quanto si dirà avanti, non solo era ed è assolutamente incolpevole rispetto al malfunzionamento dell’impianto di illuminazione del Palazzetto dello Sport di Magione, ma nell’occasione ha improntato il suo comportamento al più cristallino fair play ed è per contro danneggiato rispetto a quanto si è verificato, oltre che in ragione delle scomposte affermazioni di quello avversario; affermazioni che d’altronde non hanno trovato riscontro in quelle  degli arbitri dell’incontro, i quali invece nel rapporto di gara non hanno rilevato condotte a tal fine rilevanti.
Cosicché lo scrivente sodalizio, con l’assistenza del proprio legale di fiducia Avv. Raffaello Agea, ha proposto rituale reclamo dinanzi alla Corte Sportiva di Appello FIPAV avverso la sconfitta decretata “a tavolino” in suo danno, chiedendo che la relativa decisione venisse annullata e che venisse fissata una nuova data per l’effettiva disputa dell’incontro, tra l’altro offrendo di accollarsi le spese di trasferta di Farmacie Carbone Volley. L’udienza di discussione di detto reclamo si è tenuta in data 12/11/2024 e in disparte un difetto di comunicazione dell’incombente in ogni caso ininfluente ai fini della valutazione nel merito delle richieste formulate con lo stesso, la Corte Sportiva, come da ordinanza che si allega, ha fissato una nuova udienza che si terrà in data 21/11/2024; udienza destinata all’audizione dei testimoni delle parti, ma soprattutto per ascoltare il primo arbitro in merito ai fatti verificatisi il 26/10/2024 in occasione dell’incontro non disputato, evidentemente non essendo convinta di quanto risultante dal rapporto di gara a sua firma.
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In merito ai fatti in questione, come d’altronde evidenziato a chiare lettere nell’ambito del reclamo predisposto dall’Avv. Agea, allo scrivente sodalizio preme evidenziare di aver profuso ogni sforzo affinché la gara venisse disputata. In particolare:
1) ha cercato di sistemare l’impianto di illuminazione del Palazzetto dello Sport di Magione  del quale peraltro non ha la gestione ma ove è solo “ospite” del gestore, all’uopo facendo immediatamente intervenire tutti i soggetti a ciò preposti;
2) una volta appurato che l’impianto di illuminazione suddetto non avrebbe potuto essere ripristinato, ha senza indugio proposto di disputare l’incontro con l’alternativa di due campi di gara, ovvero la palestra in sua gestione sita in San Feliciano e quella dell’Itet “Capitini” di Perugia; proposte rispetto alle quali gli ufficiali di gara decisero per la prima poiché più vicina e sita nello stesso comune, in ogni caso trovando il pieno accordo del sodalizio ospitato;
3) la coppia arbitrale, una volta avuta la presenza dei gruppi squadra all’interno della palestra di San Feliciano alle ore 18:30, ha dapprima consentito che si iniziasse il riscaldamento delle giocatrici, comunicando che l’incontro avrebbe avuto inizio alle ore 19:10;
4) solo alle ore 19:00 la coppia arbitrale comunicava invece che la gara non si sarebbe potuta disputare in quell’impianto;
5) sempre con il pieno accordo del sodalizio ospitato, la coppia arbitrale ha optato affinché i gruppi squadra si trasferissero a Perugia, presso la palestra dell’Itet “Capitini”, ove i gruppi stessi giungevano tra le 19:35 e le 19:40, ove le giocatrici davano inizio al riscaldamento e ove gli ufficiali di gara comunicavano che l’incontro avrebbe avuto inizio alle 20:30;
6) alle ore 20:15 la coppia arbitrale comunicava che l’incontro non si sarebbe disputato, poiché il limite orario per il suo inizio non avrebbe potuto andare oltre le ore 20:00.
A fronte di quanto sinteticamente esposto e ferme restando le decisioni della giustizia sportiva, che come detto ha evidentemente ritenuto di approfondire una vicenda sulla quale in queste sede si tace ogni commento, il sodalizio scrivente si chiede come si possa ritenere che la massima disponibilità dimostrata, peraltro in accordo con la coppia arbitrale e con il sodalizio ospitato, possa essere stata “contrabbandata” con la mancanza di fair play o peggio nel novero della scorrettezza. Non senza aggiungere che in occasione dei due trasferimenti il sodalizio scrivente mise a disposizione logistica e mezzi, offrì aiuto che venne accettato (anche perché non vi sarebbe stato motivo per non farlo) e si rese disponibile in ordine a ogni necessità del caso, mentre le operazioni precedenti l’auspicato effettivo inizio del match che il sodalizio ospitante chiese svolgersi con la massima sollecitudine senza pregiudicare le prerogative di alcuno, hanno determinato un notevole ritardo, ma non certo per causa di quest’ultimo. Ritardo che nonostante la comunicazione di inizio dell’incontro per le ore 20:30, veicolando la legittima aspettativa che effettivamente si procedesse in tal senso, a tacer d’altro ha condotto alla singolare decisione di rimandare tutti a casa sulla quale si ribadisce sarà la giustizia sportiva a pronunciarsi.
Sinceramente riesce difficile comprendere il senso del concetto di fair play al quale altri hanno fatto riferimento nella vicenda, essendo in ogni caso certo che se lo scopo dell’organizzazione dei campionati sia quello di far disputare le gare e di decretare un vincitore sul campo, non ci si potrà non chiedere se questo scopo sia stato tradito. Ma sul tradimento in parola chiunque avrà modo di leggere queste righe saprà farsi un’opinione.
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